Validità degli atti in lingua straniera

Sembra un luogo comune che nel mondo globalizzato il presente argomento sia di prima importanza sia per gli ungheresi concludenti un contratto in lingua straniera sia per i cittadini di altra nazionalità concludenti un contratto in ungherese. Quali regole deve rispettare, per esempio,  un cittadino italiano se vuole comprare un appartamento a Budapest? Di seguito Vi presentiamo un parere legale sui criteri di validità stabiliti dalla legislazione ungherese per gli atti (tra i quali, anche i contratti) di chi non ne conosce la lingua.

Punto di partenza: l’Art. 6:6. (1) del Codice Civile

La Legge V del 2013 sul Codice Civile (in seguito: CC), entrata in vigore il 15 marzo 2014 stabilisce criteri assai rigorosi per la validità degli atti. Ai sensi dell’Art. 6:6. (1), “Qualora la legge o l’accordo delle parti stabiliscano una certa forma, l’atto è valido solo in tale forma.” Ossia l’atto deve essere redatto in determinata forma, e non solo le disposizioni legali ma anche l’accordo delle parti contraenti possono prescrivere tale criterio. Si deve notare che l’accordo interpersonale ha, in questo aspetto, un effetto equo alla legge.

Il criterio formale più importante è la redazione dell’atto per iscritto. Per tale formalità, l’Art. 6:7. (1), del CC stabilisce la seguente regola: “Qualora l’atto debba essere redatto per iscritto, esso è valido se almeno il contenuto essenziale è stato messo in scritto.” Varie disposizioni del CC e anche altre norme legali prescrivono questo criterio per la validità di atti, dichiarazioni unilaterali e contratti bi- o plurilaterali.

Solamente il Libro delle Obbligazioni del CC contiene numerose regole a tale riguardo. Rimanendo al primo esempio, si tratta della compravendita di un immobiliare? Il contratto contiene una disposizione sulla penale convenzionale? Si conclude un contratto di fideiussione, di viaggio, di garanzia o di rendita? Si intende stabilire un diritto di ritenzione di proprietà o di opzione? Questo elenco è meramente esemplificativo, ci sono diverse altre disposizioni all’interno e al di fuori del CC a prescrivere la forma scritta.

Di conseguenza, è di fatto impossibile che un cittadino straniero, vivente in Ungheria, non si trovi in una situazione in cui debba concludere un contratto o fare una dichiarazione per iscritto. Riportando l’esempio originale, se un cittadino italiano vuole acquistare un appartamento, deve concludere un contratto di compravendita per iscritto. In tale caso, però, ci sono altre condizioni da considerare.

Quali criteri si devono rispettare se uno non conosce la lingua dell’atto scritto?

L’Art. 6:7. (4) del CC definisce i requisiti di validità:

“La dichiarazione scritta di colui che è analfabeta o non è capace di scrivere è valida se redatta in un atto pubblico o una scrittura privata in cui la firma o la sigla del dichiarante sia autenticata dal tribunale o dal pubblico notaio, oppure in cui la controfirma dell’avvocato o le firme di due testimoni confermano che davanti a loro il dichiarante abbia firmato o siglato l’atto da altrui redatto o che abbia riconosciuto la firma o la sigla sull’atto. In aggiunta, la dichiarazione scritta di chi è dislessico o non conosce la lingua in cui l’atto contenente la sua dichiarazione è stato redatto, è valida solo se dall’atto stesso risulta che uno dei testimoni o la persona autenticante ne abbia spiegato il contenuto al dichiarante.”

A prima lettura, è difficile decidere se un dislessico o uno che non conosce la lingua dell’atto deve rispettare solo le condizioni della seconda frase o anche quelle della prima. Secondo il Commentario al CC[1], tutti i criteri stabiliti devono essere considerati, un’interpretazione ampiamente accettata e appoggiata anche dall’uso dell’espressione ‘In aggiunta’ da cui si può presumere che la regola concernente le dichiarazioni scritte degli analfabeti e incapaci di leggere vada rispettata anche da chi non conosce la lingua dell’atto.

In base alla regola citata di sopra, vari criteri devono essere rispettati nella compravendita di un appartamento da parte di un cittadino italiano e il contratto è concluso in ungherese. Una parte delle condizioni riguarda la forma, l’altra il contenuto di tale contratto. I requisiti possono essere schematizzati in modo seguente:

Criteri formali: la dichiarazione è contenuta in

  • un atto pubblico, oppure
  • una scrittura privata in cui:
  • la firma o la sigla del dichiarante sia autenticata dal tribunale o dal pubblico notaio, oppure
  • la controfirma dell’avvocato o le firme di due testimoni confermano che davanti a loro:
  • il dichiarante abbia firmato o siglato l’atto da altrui redatto, oppure
  • abbia riconosciuto la firma o la sigla sull’atto

Criterio materiale:

  • dall’atto scritto stesso risulta che uno dei testimoni o la persona autenticante (e nessun altro) ne abbia spiegato il contenuto al dichiarante

Riassumendo quanto spiegato, i cittadini di altre nazionalità non conoscenti la lingua ungherese non possono concludere un contratto ungherese con semplice redazione scritta ma devono considerare tutti i requisiti definiti di sopra. A tale riguardo, rimane un’ultima domanda: questi criteri si applicano solo agli atti che si devono fare per iscritto (perché la legge o l’accordo delle parti stabilisce così) oppure a tutti gli atti che le persone menzionate farebbero per iscritto (malgrado si accettasse anche la forma verbale)? Dall’interpretazione della stessa regola si può dedurre che, facendo qualsiasi tipo di atto scritto, tali persone debbano considerare ciascuna delle condizioni (formali e materiali) dell’Art. 6:7. (4).[2]

Che cosa succede se uno non rispetta i criteri?

Può succedere che le parti non prendano in considerazione tutti i requisiti definiti nell’Art. 6:7, com. 4, rischiando così che il loro accordo sia nullo. In tale caso, ci si deve porre la domanda se l’adempimento possa “salvare” il contratto? L’Art. 6:94. (1) del CC stabilisce la seguente regola generica ma definisce anche un’eccezione:

“Il contratto nullo per la violazione della formalità diviene valido nei limiti della parte adempiuta se l’adempimento viene approvato. Se la legge prescrive la forma dell’atto pubblico o scrittura privata, oppure nel contratto si trasferisce il diritto di proprietà di un bene immobile, l’adempimento non risolve l’invalidità per l’omissione della formalità obbligatoria.”

In generale, il contratto è nullo se i criteri formali sono infranti, però l’adempimento accettato dall’altra parte (si noti, non l’adempimento per sé) ne “salva” la validità. Sussistono, invece, due eccezioni alla regola, una delle quali riguarda la forma di atto pubblico o scrittura privata in cui si devono redarre anche gli atti di chi non ne comprende il testo. Nell’esempio concreto ciò significa che se il contratto scritto in ungherese di un cittadino straniero che non conosce la lingua non viene redatto in atto pubblico o scrittura privata, neanche l’adempimento accettato lo può rendere valido.

In sintesi, qualora un cittadino straniero intenda concludere un contratto oppure fare un’altra dichiarazione per iscritto e in ungherese, deve considerare ogni criterio stabilito nell’Art. 6:7. (4) del Codice Civile ungherese.

Dr. Kamilla Galicz

Praticante

Studio Legale Lajos

Budapest, 10 febbraio 2020


[1] Ferenc, Petrik (ed.). Polgári Jog. Kommentár a gyakorlat számára. III. kötet. HVG ORAC Kiadó. Negyedik kiadás. 2014. Budapest. p. 21.

[2] Ferenc, Petrik (ed.). Polgári Jog. Kommentár a gyakorlat számára. III. kötet. HVG ORAC Kiadó. Negyedik kiadás. 2014. Budapest. p.21.



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