Responsabilità degli amministratori secondo il codice civile ungherese

La responsabilità degli amministratori secondo i regolamenti del Codice Civile ungherese in vigore dal 15 marzo 2014, in comparazione con la precedente legislazione.  

La costituzione delle società economiche in Ungheria era regolata dalla legge societaria del 1988. Durante l’evoluzione degli ultimi 25 anni il legislatore si è reso conto del fatto che l’istituto della responsabilità limitata era continuamente abusato, creando con ciò danni ai creditori privati, ai creditori istituti finanziari e allo Stato. Fino all’accettazione del Codice Civile del 2013 (Legge nr. V) gli amministratori rispondevano per i danni causati con il loro operato, però in un ambito limitato. Senza elencare ogni passo nella definizione della loro responsabilità, vorremmo semplicemente spiegare in quanto il Codice Civile nuovo ha creato delle responsabilità più elevate per gli amministratori.  

Responsabilità interna secondo la legge societaria IV/2006 (non più in vigore) 

La responsabilità interna significa che gli amministratori rispondono alla società stessa per il loro operato. Secondo il §30 della Legge Societaria (IV/2006) l’amministratore doveva svolgere la sua attività tenendo conto primariamente degli interessi della società con la prudenza che generalmente ci si attende da una persona che ricopre il ruolo di amministratore. Rispondevano nei confronti della società per la violazione delle leggi, dello statuto, delle delibere d’assemblea e dei loro obblighi amministrativi, nel caso che la violazione fosse a loro imputabile. L’imputabilità significa negligenza o violazione voluta. 

Responsabilità esterna secondo la legge societaria IV/2006 

Secondo il (1) del §30 la società rispondeva per i danni causati a terze persone dal proprio amministratore nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti amministrativi. 

Qualora la società fosse stata in una situazione che minaccia con l’insolvenza, gli amministratori dovevano svolgere la loro attività tenendo conto primariamente degli interessi dei creditori. 

Le conseguenze della mancata protezione degli interessi dei creditori nel caso di pericolo d’insolvenza sono definite dal §33/A della Legge sulla Bancarotta e sul Fallimento XLIX/1991 (tutt’ora in vigore). La stessa legge definisce la situazione quando la società è in pericolo di insolvenza. Tale situazione si verifica dal momento in cui gli amministratori della società hanno previsto o avrebbero dovuto prevedere che la società non sarebbe stata in grado di pagare i suoi debiti alle scadenze.  

Durante il processo fallimentare il curatore può chiedere al tribunale di stabilire, per conto della società fallita o del creditore registrato,  che gli amministratori che rappresentavano la società negli ultimi tre anni prima dell’inizio del fallimento e/o dopo l’inizio della situazione del pericolo d’insolvenza, non svolgevano la loro attività in modo tale da proteggere gli interessi dei creditori, causando con ciò la diminuzione del patrimonio societario o, impossibilitando parzialmente o interamente la soddisfazione dei creditori o causando danni ambientali. 

 Un risarcimento del danno può essere richiesto agli amministratori secondo la legge fallimentare nell’ambito di due cause: nella prima causa il tribunale deve constatare il fatto che l’amministratore non ha agito nell’interesse dei creditori dal momento in la situazione di pericolo d’insolvenza ha avuto inizio. 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della chiusura del processo fallimentare i creditori – in una seconda causa – possono chiedere il pagamento del loro credito non soddisfatto nell’ambito della procedura fallimentare all’amministratore il quale è stato dichiarato anticipatamente responsabile nella prima causa. 

Molte cause sono state iniziate in base al § 33/A della legge fallimentare, ma ottenere il pagamento delle pretese dagli amministratori è rimasta una procedura lunga e difficile.  

Le disposizioni della legge fallimentare rimangono in vigore per cui la responsabilità nei confronti dei creditori non pagati sotto quella legge particolare rimane uguale.  

II. Il sistema della responsabilità secondo il Codice Civile attuale 

Il Codice Civile, sotto il regolamento delle persone giuridiche contiene un regolamento principale nel §3:2 che riguarda non tanto gli amministratori, ma i soci, quando dispone che il socio che ha abusato la responsabilità limitata risponde per i crediti non soddisfatti, successivamente alla cessazione della società. 

Responsabilità interna 

Secondo il §3:24 l’amministratore risponde ai danni causati alla persona giuridica durante lo svolgimento dei suoi compiti amministrativi secondo le regole generali sulla responsabilità causata con inadempienza contrattuale.  

Il §6:142 definisce la responsabilità per l’inadempienza contrattuale. Uno deve rimborsare i danni causati con l’inadempienza. Può essere esente dalla responsabilità se viene provato, che: 

  • l’inadempienza era causata da una circostanza al di fuori del suo controllo 
  • tale circostanza non era prevedibile al momento della stipula del contratto  
  • non era attendibile evitare il danno. 

Tutte e tre delle condizioni devono essere provate per esentarsi dalla responsabilità.  

Nel caso di negligenza devono essere rimborsati i danni emersi nell’oggetto del servizio. Altri danni eventuali devono essere rimborsati in quanto l’avente diritto prova che le conseguenze erano prevedibili alla stipula del contratto. Se il danno è stato causato intenzionalmente, il risarcimento deve essere completo. (§6:143) 

In base al §3:101 del Codice Civile, se l’assemblea dovesse rifiutare di iniziare una causa per chiedere il rimborso dei danni nei confronti dell’amministratore, il 5% dei soci può iniziare la causa direttamente nel nome della società contro l’amministratore. (Mentre secondo la „vecchia” legge societaria, tale causa poteva essere iniziata solo in base alla delibera dell’assemblea.)  

Il Codice Civile prevede la possibilità per l’assemblea di emettere una dichiarazione di manleva a favore dell’amministratore approvando il suo operato riguardo a un certo periodo. Tale manleva comporta, che un’azione di responsabilità può essere iniziata contro l’amministratore solo nel caso in cui i dati o fatti sulla base dei quali la manleva. era basata non fossero stati veritieri o completi. 

La responsabilità esterna secondo il Codice Civile attuale 

Il §3:24 (2) prevede la responsabilità dell’amministratore diretta e solidale nei confronti di terzi nel caso il danno fosse stato causato intenzionalmente. La disposizione incorpora dunque anche il fatto, già stabilito nella prassi giudiziaria nel contesto dei danni causati da amministratori e funzionari, che se l’amministratore o il funzionario causa intenzionalmente il danno, non può sfuggire alla responsabilità nascondendosi dietro la responsabilità della persona giuridica, ma è direttamente responsabile nei confronti del terzo. Altrimenti la persona giuridica è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi da un dirigente che agisce in tale veste.  

La situazione del pericolo d’insolvenza rimane rilevante anche secondo il Codice Civile attuale. Il §3:118 dice che nel caso in cui la società venisse chiusa senza successore legale, i creditori non soddisfatti possono chiedere il rimborso dei danni agli amministratori se gli amministratori dopo l’inizio della situazione del pericolo d’insolvenza non avessero rappresentato gli interessi dei creditori.  

Il Codice Civile attuale permette di chiedere il danno direttamente, senza fare una causa preliminare. Ai curatori fallimentari invece rimane sempre la possibilità del §33/A.  

La relazione soprascritta è solo informativa, ogni caso deve essere studiato singolarmente.  



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